Arrow Icon

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
“ITALIA SVIZZERA”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile l’associazione culturale denominata “Italia Svizzera” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del consiglio direttivo.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile, e della legislazione vigente
Con apposita delibera del consiglio direttivo, qualora si renda necessario, adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

Articolo 3

La durata dell’associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

“Italia Svizzera” è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo la promozione e lo scambio culturale, sociale, giuridico e linguistico tra i paesi dell’Italia e della Svizzera.
Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della costituzione italiana, che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali, l’associazione in particolare si propone:

  • Di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale residenti in Italia e all’estero;
  • Di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio italiano ed estero;
  • Di fornire un efficace intervento nel quadro dei servizi per il lavoro, anche attraverso la partecipazione e il confronto con i diversi interlocutori del sistema, in modo specifico per quelle categorie di destinatari considerate svantaggiate, in primis le persone disabili, o che si trovino fuori dal circuito dell’impiego attivo o che si trovino e/o hanno intenzione di recarsi fuori dal territorio nazionale;
  • Di porre in essere percorsi atti a sviluppare servizi territoriali alle persone, alle imprese e di qualificazione e implemento dei livelli essenziali, con particolare riferimento alla mediazione e all’incrocio domanda/offerta di lavoro anche in territorio estero;
  • Di identificare le aree e i soggetti che necessitano di un sostegno attivo nel campo lavorativo, ricercare e proporre soluzioni mediante attività di promozione, attraverso azioni di guida e di informazione sui servizi disponibili per l’accesso al mercato del lavoro e al sistema formativo, di ricerca del lavoro o di altre opportunità, sostegni di riqualificazione professionale e formativi e quant’altro si ritenesse utile a questo fine sia nel mercato del lavoro italiano che estero;
  • Accompagnamento nell’inserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità e dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
  • Promozione di servizi, anche in riferimento ai bisogni specifici, per i datori di lavoro, analisi del fabbisogno e supporto nella ricerca e nella pre-selezione sul territorio nazionale ed estero;
  • Promuovere azioni positive per occupazione femminile e per le fasce più deboli, quali disoccupati di lunga durata, lavoratori cassaintegrati o in mobilità, post quarantenni giovani, stranieri, e fornire ogni altro tipo di intervento utile all’integrazione e all’inserimento sociale in Italia e all’estero;
  • Di fornire informazioni e consulenze, anche attraverso professionisti convenzionati con l’Associazione, miranti a superare difficoltà sociali e individuali, ivi comprese la ricerca attiva del lavoro anche in paesi stranieri, l’assistenza e il supporto necessario per pratiche burocratiche a persone residenti in Italia ed all’estero;
  • Gestire in affidamento centri sportivi, sociali, culturali, balneari ecc…. con bar, ristoranti e strutture similari per incontri percorsi formativi assistenziali, riunioni, feste nonché tutto ciò che si possa ritenere utile e/o necessario al conseguimento degli scopi sociali.
  • Costituire propri uffici e centri di aggregazione atti a favorire l’integrazione e l’interazione di soggetti svantaggiati attraverso la promozione di attività culturali, ricreative e di sostegno;
  • Di avere particolare attenzione e promuovere le iniziative riguardanti il rispetto dell’ambiente e l’impiego delle energie rinnovabili;
  • Di porre in essere percorsi di formazione professionale e di apprendimento di lingue straniere, in particolar modo le lingue ufficiali riconosciute nel territorio italiano e svizzero;
  • Di promuovere attività di divulgazione e informazione, anche attraverso pubblicazioni periodiche e/o quotidiane in formato cartaceo e/o on-line;
  • Di supportare cittadini nell’inserimento in ambito lavorativo e sociale in paesi stranieri, in particolar modo nel territorio svizzero;
  • Di supportare cittadini nell’espletamento di pratiche burocratiche in paesi stranieri;
  • Di favorire lo scambio culturale tra l’Italia e la Svizzera attraverso informazioni, convegni, incontri, seminari, pubblicazioni e campagne social;
  • Di supportare imprenditori nello sviluppo di modelli di business in Italia e nel territorio svizzero;
  • Organizzare giornate e campagne informative e divulgative sul territorio nazionale.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con: enti locali, istituzioni nazionali ed estere, soggetti privati nazionali ed esteri, professionisti nazionali ed esteri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società, consorzi o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il consiglio direttivo.

I soci, possono essere:

  • Soci Fondatori
    Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo. Ai soci fondatori vengono riconosciuti i diritti, i doveri e facoltà dei soci effettivi.
  • Soci Effettivi
    Sono soci effettivi le persone fisiche che soddisfino i requisiti di ammissione, di cui al presente atto, previa domanda depositata nelle forme di cui sopra. L’adesione come socio effettivo presuppone il versamento della quota sociale stabilita annualmente dal consiglio direttivo. I soci effettivi prestano attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite del consiglio direttivo.
  • Soci Onorari
    Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione e/o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Possono essere considerati soci onorari coloro che, individuati tra studiosi di chiara fama che abbiano particolari benemerenze in campo scientifico, accademico e/o professionale, vengano nominati tali dal consiglio direttivo.
  • Soci Sostenitori o Promotori
    Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazioni in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. L’adesione come socio sostenitore o promotore presuppone l’accettazione dello statuto e degli scopi sociali ed è subordinata al versamento della quota sociale stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

Articolo 7

L’ammissione degli associati è effettuata dal consiglio direttivo su domanda degli interessati che dovranno specificare su apposito modulo:

  • Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, codice fiscale, indirizzo e-mail, professione. Le persone giuridiche, dovranno specificare l’attività svolta in relazione agli scopi dell’associazione;
  • Di conoscere ed accettare lo statuto sociale, le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate ed il regolamento interno
  • La propria disponibilità a versare i contributi stabiliti dagli organismi dell’associazione;

Il nuovo ammesso dovrà versare la quota associativa di iscrizione stabilita nel regolamento interno dell’associazione.
Sull’accoglimento della domanda decide il consiglio direttivo entro un mese dalla data in cui viene ricevuta.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per:

  • Decesso;
  • Mancato pagamento della quota sociale. La decadenza avviene su decisione del consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
  • Dimissioni. Ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale dell’anno in corso;
  • Espulsione. Il consiglio direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 9

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

  • Dalle quote sociali annue stabilite dal consiglio direttivo;
  • Dagli eventuali proventi derivanti dalle attività associative (manifestazioni, iniziative, consulenze)
  • Da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, legati ed eredità e rimborsi che soci, non soci, enti pubblici o privati nazionali ed esteri, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
  • Contributi di Enti e/o organismi internazionali;
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

  • Beni mobili ed immobili;
  • Donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono richiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell’associazione:

  • Presidente;
  • Vice Presidente;
  • Segretario;
  • Assemblea dei Soci;
  • Consiglio direttivo;
  • Il collegio dei revisori e dei probiviri (che verrà eventualmente eletto successivamente).

Tutte le cariche sociali sono gratuite. È ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica sociale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.
L’assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l’assemblea ha il compito:

  • Di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal consiglio direttivo;
  • Di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  • Di deliberare sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

Articolo 12

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante pubblicazione sul portale internet dell’Associazione e affissione all’Albo sito presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data della riunione specificando: l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 13

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Non è prevista la partecipazione tramite delega e/o persona designata da un socio.

Articolo 14

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del consiglio direttivo.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, o in sua assenza del Vice Presidente, in assenza di quest’ultimo da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L’assemblea elegge il consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, di predisporre il bilancio, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci, o eventuali quote straordinarie.
Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 16

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il vice presidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 17

I membri del consiglio direttivo durano in carica nove anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultime elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni

Articolo 18

Il consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso. Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere invitato almeno tre giorni prima. Solo in caso di urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o a mezzo fax, posta elettronica.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Articolo 19

Per la validità della riunione del consiglio direttivo è necessaria la maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o in caso di sua assenza dal vice presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 20

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 21

Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica nove anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci.
Il presidente assume, nell’interesse dell’associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi di urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:

  • Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
  • Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione, vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
  • Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità, e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
  • Emanare regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi di indisponibilità, ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente, lo stesso è sostituito dal vice presidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI

Articolo 22

Il collegio dei probiviri e dei revisori dell’associazione è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato dell’associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori se esterni all’associazione è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
È affidato a tale organo la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le proprie deliberazioni in tal senso sono inappellabili.
La nomina del collegio dei probiviri e dei revisori è eventuale e subordinata alla decisione degli organi preposti qualora ne ricorra la necessità ai sensi della legge vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno, e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Loader Animation